(massima n. 1)
In materia di assicurazione la clausola di cosiddetta copertura provvisoria può indicare anche l'intervento di un autonomo accordo diretto a coprire il rischio nelle more dell'iter formativo della polizza definitiva, con la conseguenza che il perfezionamento di detto accordo costituisce un rapporto vincolante per l'assicurazione indipendentemente dalla conclusione del contratto definitivo e sottratto alle particolari clausole limitative previste da quest'ultimo.