(massima n. 2)
Al contratto, con il quale una parte si obbliga a corrispondere all'altra vitto, alloggio e vestiario nonché a prestarle assistenza materiale e spirituale dietro corrispettivo della cessione di un immobile o di altra attribuzione patrimoniale, sono applicabili le disposizioni in materia di vitalizio oneroso che non siano incompatibili con le particolari fattispecie che le parti pongano in essere, nella loro autonoma negoziale, mediante la previsione di prestazioni che possano consistere — esclusivamente o prevalentemente — in un dare o in un facere. Pertanto, qualora non sia possibile, per qualsiasi causa, la prestazione in natura, a tale contratto è applicabile l'art. 433 c.c. che prevede, in materia di alimenti, la determinazione da parte del giudice del modo di somministrazione della prestazione dell'obbligato — e quindi anche la convertibilità in danaro della prestazione — indipendentemente dalla scelta dell'interessato, nonché l'art. 1877 c.c. per il quale il creditore, in caso di mancata o diminuita prestazione delle garanzie pattuite da parte del promittente, può chiedere la risoluzione del contratto.