(massima n. 1)
In tema di contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, non costituisce causa di risoluzione per inadempimento del vitaliziante il sopravvenuto decesso, nel corso del rapporto, del beneficiario delle prestazioni alimentari e di cura, perché il sopraggiungere della morte del vitaliziato durante lo svolgimento del rapporto conseguente alla stipula del suddetto contratto comporta soltanto l'estinzione della prestazione periodica al cui adempimento si č obbligato il vitaliziante.