(massima n. 1)
A norma dell'art. 1875 c.c. la costituzione della rendita vitalizia a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalitą, non richiede la forma dell'atto pubblico ad substantiam. Tuttavia, poiché l'ipotesi prevista dall'art. 1875 c.c. si verifica se la liberalitą sia disposta con un contratto avente i requisiti prescritti dall'art. 1411 c.c., non č sufficiente ad integrarla che il terzo riceva un vantaggio economico indiretto da un contratto concluso da altri soggetti, ma č necessario che costoro, come contraenti, glielo abbiano attribuito direttamente, come elemento del sinallagma.