(massima n. 1)
L'art. 129 bis c.c. prevede, in caso di nullitā del matrimonio, un indennizzo a carico del coniuge Ģimputabileģ, cioč di quello che abbia contratto il matrimonio conoscendo (o dovendo conoscere) il vizio che lo inficiava. Pertanto, in sede di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullitā del matrimonio concordatario, ed al fine delle statuizioni provvisorie sui rapporti economici, contemplate dall'art. 8, n. 2, ultima parte, degli accordi di Roma del 18 febbraio 1984 (ratificati con L. 25 marzo 1985, n. 121), deve negarsi la possibilitā di far ricorso ai criteri posti dal cit. art. 129 bis, ove si tratti di liquidare un assegno mensile a carico del coniuge per la cui amentia sia stata rilevata la nullitā del vincolo.