(massima n. 1)
Al fine dell'obbligazione indennitaria del coniuge cui sia imputabile la nullitā del matrimonio, ai sensi dell'art. 129 bis c.c., il requisito della buona fede dell'altro coniuge, da presumersi fino a prova contraria, si identifica nella incolpevole ignoranza della specifica circostanza per la quale, nella concreta vicenda, č stata pronunciata la nullitā. Pertanto, in caso di declaratoria d'invaliditā, che sia stata resa dal giudice ecclesiastico, con sentenza dichiarata esecutiva nell'ordinamento interno, per esclusione del bonum sacramenti individuata nella riserva di uno dei coniugi di successivo ricorso al divorzio, la dimostrazione della conoscenza di detta riserva da parte dell'altro coniuge implica di per sé il superamento della indicata presunzione, a prescindere da ogni questione sull'esattezza dell'identificazione della riserva medesima di quella esclusione del bonum sacramenti.