(massima n. 1)
La "bomba-carta" caratterizzata da limitata carica esplosiva è ricompresa tra le materie esplodenti, sicché la sua detenzione non preceduta dalla denuncia all'autorità integra la contravvenzione di cui all'art. 679 cod. pen., mentre quella che, per natura e quantità della carica e per le modalità di confezionamento, abbia capacità di provocare un rilevante effetto distruttivo va considerata un congegno esplosivo, la cui detenzione è punita a norma dell'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895.