(massima n. 1)
La contravvenzione di molestie o disturbo alle persone di cui all'art. 660 cod. pen. può configurarsi quale reato abituale, in forza di una condotta reiterata, ma essere realizzato anche per mezzo di una sola azione. Infatti, il reato di molestia di cui all'art. 660 cod. pen. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri. Inoltre, per integrare la fattispecie criminosa nella ipotesi di un'unica azione, tale condotta deve necessariamente essere particolarmente sintomatica dei requisiti previsti dalla norma incriminatrice. Infatti, l'atto per essere molesto deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma dev'essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole, motivo, o in alternativa deve rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri.