(massima n. 1)
In tema di reato di molestia o disturbo alle persone ai sensi dell'art. 660 cod. pen., l'invio ripetuto di messaggi telefonici tramite SMS o WhatsApp può configurare un'effettiva e significativa intrusione nell'altrui sfera personale, e come tale è sanzionabile, a prescindere dal contenuto dei messaggi stessi. Differente è il caso delle comunicazioni tramite posta elettronica, le quali non configurano il reato in oggetto, in quanto non costituiscono intrusione forzata nella libertà del destinatario, che può scegliere liberamente di leggere o meno tali messaggi