(massima n. 1)
Il reato di molestia o disturbo delle persone, seppure non ha natura necessariamente abituale, potendosi quindi perfezionare anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effetti indicati dall'art. 660 cod. pen., può in concreto assumere tale forma, incompatibile con la continuazione, quando è proprio la reiterazione delle condotte a creare disturbo ovvero molestia, con la conseguenza che, in tal caso, ai fini della prescrizione, il termine comincia a decorrere dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico.