Cassazione penale Sez. I sentenza n. 15256 del 19 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il reato di cui all'art. 660 cod. pen. l'invio di messaggi telematici molesti (nella specie, aventi carattere osceno) tramite le applicazioni "Whatsapp" e "Instagram", rimanendo irrilevante la circostanza che la vittima abbia interrotto l'azione perturbatrice bloccando l'utenza non gradita, trattandosi di accorgimento adottato dopo che la molestia si č giā realizzata.

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