(massima n. 1)
Integra il reato di cui all'art. 660 cod. pen. l'invio di messaggi telematici molesti (nella specie, aventi carattere osceno) tramite le applicazioni "Whatsapp" e "Instagram", rimanendo irrilevante la circostanza che la vittima abbia interrotto l'azione perturbatrice bloccando l'utenza non gradita, trattandosi di accorgimento adottato dopo che la molestia si č giā realizzata.