(massima n. 1)
In tema di nullitā di matrimonio, l'art. 129 bis c.c., relativo alla responsabilitā del coniuge in mala fede al quale sia imputabile la nullitā, sebbene formulato lessicalmente in modo diverso dall'art. 139 c.c. (che commina una sanzione penale al coniuge che, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullitā, l'abbia lasciata ignorare all'altro), comprende, nella sua portata pių ampia, anche l'ipotesi disciplinata da quest'ultima norma. Pertanto, per l'affermazione della responsabilitā in questione e, prima ancora, della imputabilitā richiesta, non č sufficiente la pura e semplice riferibilitā oggettiva della causa di invaliditā, e neppure la consapevolezza di essa, occorrendo, invece, oltre alla consapevolezza di quei fatti che vengono definiti invalidanti, anche quella della loro attitudine invalidante, mentre la prova di tale consapevolezza e del comportamento omissivo o commissivo del responsabile, incombe secondo le regole generali, su chi afferma l'esistenza di tale imputabilitā.