(massima n. 2)
In tema di credito eccedente la somma di lire cinquemila garantito da pegno, la mancanza della data certa della scrittura da cui risulta il pegno stesso non implica mera inefficacia della prelazione, ma esclude la giuridica esistenza del titolo di essa, essendo il requisito della data certa richiesto "ad substantiam" dall'art. 2787, terzo comma, c.c.