(massima n. 1)
La natura giuridica del pegno irregolare comporta che le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano — diversamente che nell'ipotesi di pegno regolare — di proprietà del creditore stesso, che ha diritto a soddisfarsi, pertanto, non secondo il meccanismo di cui agli artt. 2796-2798 c.c. (che postula l'altruità delle cose ricevute in pegno), bensì direttamente sulla cosa, al di fuori del concorso con gli altri creditori. Esistendo unicità (ovvero accessorietà) di rapporti tra pegno irregolare e credito a garanzia del quale esso è stato costituito, l'estinzione del credito stesso è effetto di un'operazione meramente contabile, che resta fuori, pertanto, dall'ambito di operatività dell'istituto della compensazione (potendo, per l'effetto, sorgere soltanto l'obbligo di restituzione dell'eventuale eccedenza della somma o dei beni oggetto del pegno), sicché devono ritenersi inapplicabili, in caso di fallimento o (come nella specie) di liquidazione coatta amministrativa del debitore concedente, sia le disposizioni sulle modalità di realizzazione del bene costituito in garanzia in concorrenza della procedura concorsuale, sia la regola di cui all'art. 53 L. fall. — secondo cui sono soggetti alla procedura di ammissione al passivo anche i crediti pignoratizi —, sia, infine, i limiti alla compensabilità dei debiti verso il fallito di cui all'art. 56 della citata legge fallimentare.