(massima n. 1)
Sia in tema di elemento obiettivo che a proposito dell'evento del delitto di atti persecutori, il discrimen fra il delitto di cui all'articolo 612 bis e il reato di molestie č costituito dal diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta, configurandosi il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all'art. 660 cod. pen. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato.