Cassazione penale Sez. II sentenza n. 22484 del 28 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di atti persecutori, rientra nella nozione di molestia qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza od interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenitą e la libertą psichica.

(massima n. 2)

Non sussiste alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (né del diritto di difesa) nel caso in cui il GIP, dopo aver ammesso il rito abbreviato, modifichi autonomamente la qualificazione giuridica dei fatti, occorre, per la sussistenza di tale vizio, che si assista ad una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sģ da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.

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