Cassazione penale Sez. II sentenza n. 22484 del 28 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di atti persecutori, rientra nella nozione di molestia qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza od interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenitą e la libertą psichica.

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