(massima n. 1)
Il reato di atti persecutori si configura in presenza di condotte reiterate di molestia o minaccia che causino un grave e perdurante stato di ansia o paura, fondato timore per l'incolumitā propria o altrui, o una significativa alterazione delle abitudini di vita della vittima. Non č necessaria la coesistenza di tutti gli eventi tipici del reato.