(massima n. 1)
In presenza di una "doppia conforme" sull'affermazione della responsabilità, è ammissibile la motivazione della sentenza di appello che richiami per relationem quella della decisione impugnata. Il delitto di atti persecutori non richiede necessariamente l'esercizio della violenza e possiede natura di reato abituale e di reato di danno ad eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, ciascuno dei quali idoneo a configurarlo. La prova dell'evento può essere desunta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, che siano idonei a determinare nella vittima un grave e perdurante stato di ansia o paura, senza che sia necessaria una diagnosi medica di degenerazione patologica del turbamento psichico. Il discrimen fra il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. e il reato di molestie è costituito dal diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta: mentre il primo si configura con comportamenti che causano stato di ansia o alterazione delle abitudini di vita, il reato di cui all'art. 660 c.p. si limita a infastidire la vittima.