(massima n. 1)
Ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 612-bis c.p., è sufficiente che la condotta dell'agente ingeneri, nella vittima, un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un proprio congiunto, situazione che può essere estrapolata anche da dichiarazioni della vittima stessa e da comportamenti corroboranti di terze persone (es. testimonianze).