(massima n. 1)
L'evento del reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto, in quanto dalla reiterazione delle condotte deriva, nella vittima, un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica, in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice. La fattispecie di cui all'art. 612-bis cod. pen., infatti, è caratterizzata da una serie di condotte le quali rinvengono la ratio dell'antigiuridicità penale nella reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice la quale prevede, anche ai fini della configurazione degli atti persecutori, la consumazione anche di uno solo degli eventi alternativamente dalla stessa contemplati consistenti nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o nel perdurante stato di ansia o di paura o, infine, nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto. Del resto, è noto che il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all'art. 660 cod. pen. consiste proprio nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie. Sicché, si configura il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all'art.660 cod. pen. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato.