(massima n. 1)
In tema di nullità del matrimonio, allorché la causa giuridica (formale) della nullità risieda nell'errore (essenziale) su qualità personali dell'altro coniuge, ex art. 122, secondo e terzo comma, c.c., ovvero su altro tipo di qualità cui l'ordinamento canonico (diversamente regolando la materia rispetto alle disposizioni del codice civile) assegni rilievo invalidante e che derivi, quanto alla sua dimostrazione, dalla sentenza ecclesiastica di accertamento della relativa invalidità, il pagamento dell'indennità di cui al primo comma dell'art. 129 bis c.c. non è dovuto dal coniuge che sia incorso in un simile errore, atteso che la mala fede, presupposta da quest'ultima norma, risiede nella consapevolezza dell'esistenza di fatti (come le indicate qualità personali) su cui l'errore stesso è caduto ed appare, quindi, riferibile, non al coniuge anzidetto, bensì, eventualmente, al coniuge che in tale errore abbia indotto l'altra parte.