(massima n. 1)
La circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall'art. 609-bis, comma 3, cod. pen., richiede una valutazione globale del fatto, comprendente mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione esercitato sulla vittima, condizioni fisiche e mentali della vittima, caratteristiche psicologiche in relazione all'età, danno psicologico e conseguenze sullo sviluppo psico-fisico. L'incensuratezza dell'imputato di per sé non giustifica l'applicazione dell'attenuante di cui al comma 3. Il riconoscimento dell'attenuante della minor gravità non può basarsi su una motivazione generica o meramente assertiva senza una valutazione complessiva e oggettiva della gravità dell'atto.