Cassazione penale Sez. V sentenza n. 20726 del 28 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il delitto di tratta di persone contempla una fattispecie plurima con due condotte alternative, la prima delle quali č a dolo generico, mentre la seconda richiede il dolo specifico, individuato nel fine di indurre o costringere le vittime alle prestazioni elencate nel primo comma dell'art. 601 cod. pen., determinandone lo sfruttamento ovvero la sottoposizione al prelievo di organi.

(massima n. 2)

Sussiste concorso materiale tra il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e quello di tortura dovendosi escludere l'assorbimento di quest'ultimo nel primo.

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