(massima n. 1)
La buona fede nei nubendi, agli effetti dell'art. 128 c.c., deve presumersi nel momento della celebrazione del vincolo matrimoniale, essendo applicabile anche al matrimonio il principio generale sancito dall'ultimo comma dell'art. 1147 c.c. Conseguentemente, l'onere di provare l'inefficacia totale del matrimonio anche sotto il profilo della putativitą, e la mala fede del nubente, incombe ei qui dicit.