(massima n. 1)
Il delitto di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen. č configurabile nelle relazioni tra consanguinei, in quanto "persone della famiglia", anche in mancanza di convivenza o dopo la sua cessazione, salvo che i vincoli di solidarietā, che costituiscono il presupposto della fattispecie incriminatrice, siano in fatto venuti meno per la definitiva interruzione di ogni rapporto tra le parti.