(massima n. 1)
In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, la configurabilitą dell'aggravante di aver commesso il fatto in presenza o in danno di persona con disabilitą non postula il previo formale riconoscimento dello stato di "handicap" secondo le procedure della legge 5 febbraio 1992, n. 104, essendo sufficiente l'accertamento in sede penale, in base agli indici fattuali disponibili, dell'esistenza di minorazioni fisiche o psichiche incidenti sulle relazioni sociali della persona, tali da determinare uno svantaggio sociale o la sua emarginazione.