(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione della fattispecie aggravata dei maltrattamenti commessi in presenza del minore, ai sensi dell'art. 572, comma secondo, cod. pen., non č sufficiente che il minore assista a un singolo episodio in cui si concretizza la condotta maltrattante, ma č necessario che il numero, la qualitą e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.