(massima n. 1)
Il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 cod. pen. richiede una condotta oggettivamente idonea a ledere la persona nella sua integritą psicofisica, consistente nella sottoposizione dei familiari a una serie di atti vessatori continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, tali da costituire fonte di un disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita.