(massima n. 1)
Il delitto di cui all'art. 572 cod. pen. sussiste anche in presenza di condotte connotate da modalitą aggressive verso persone in etą prescolare, particolarmente vulnerabili e esposte al rischio di danni psicologici. L'abitualitą della condotta non richiede una durata specificamente prolungata, essendo sufficiente una pluralitą di atti offensivi idonei a creare un clima di costante sopraffazione e disagio.