(massima n. 1)
A norma dell'art. 128, quarto comma, c.c., nel nuovo testo risultante dalla L. n. 151 del 1975, il matrimonio dichiarato nullo e contratto in mala fede (ossia nella consapevolezza della sua invaliditā) da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullitā dipenda da bigamia o incesto. Ciō non si verifica in caso di matrimonio Ģinesistenteģ, dovendosi perō l'inesistenza ravvisarsi solamente nella mancanza della realtā naturalistica della fattispecie, i cui requisiti minimi sono dati dalla presenza di due persone di sesso diverso, manifestanti la volontā matrimoniale all'ufficiale di stato civile celebrante, e non anche nella nullitā della trascrizione del matrimonio religioso.