(massima n. 1)
Il delitto di maltrattamenti in famiglia previsto dall'art. 572 cod. pen. è configurabile quando vi sia una condotta di offesa e vessazione continuativa nel tempo, tale da arrecare sofferenze, privazioni e umiliazioni alla vittima, rendendo la vita familiare incompatibile con normali condizioni di vita. La reiterazione di condotte offensive può essere dimostrata anche attraverso condotte che, prese singolarmente, non apparirebbero gravi, ma che nell'insieme costituiscono una sistematica e ingiustificata compressione della volontà e della libertà individuale.