(massima n. 1)
Il matrimonio nullo, il quale debba considerarsi contratto in buona fede da almeno uno dei coniugi, in applicazione del principio generale secondo il quale la buona fede si presume fino a prova contraria (principio fissato per il possesso dall'art. 1147 c.c., ma applicabile a tutti i negozi giuridici), spiega gli effetti del matrimonio valido nei confronti, oltre che di detto coniuge, dei figli (art. 128 terzo comma c.c. sul cosiddetto matrimonio putativo). Pertanto, con riguardo a figli naturali riconosciuti e legittimati per susseguente matrimonio, il cui status venga posto in discussione al fine di sostenerne l'esclusione da delazione ereditaria, resta irrilevante la deduzione di ragioni di nullitą del matrimonio medesimo, quando non si affermi e dimostri la mala fede di entrambi i coniugi, poiché, in difetto di tale allegazione e dimostrazione, l'eventuale nullitą del rapporto matrimoniale non č comunque idonea ad escludere gli effetti a norma del citato art. 128 del matrimonio valido in favore dei predetti figli.