(massima n. 2)
Integra il delitto di atti persecutori la condotta di creazione di profili "social" e "account internet", falsamente riconducibili alla vittima, i contenuti dei quali si rivelino in grado di rappresentare quelle molestie reiterate nei suoi confronti descritte dalla disposizione dell'art. 612-bis c.p., ovviamente se accompagnate, dal punto di vista soggettivo, dal dolo generico costituito dalla consapevolezza dell'idoneitą del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.