(massima n. 1)
In tema di reati edilizi, anche a seguito dell'abrogazione dell'art. 25 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per effetto dell'art. 3 d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, l'infedele attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza, di igiene, di salubritā e di risparmio energetico del fabbricato e degli impianti, nello stesso installati, nonché della conformitā dell'opera al progetto presentato e della sua agibilitā č penalmente rilevante ai sensi dell'art. 481 cod. pen., diversamente dalla mancanza di segnalazione certificata delle predette condizioni, che comporta l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria.