(massima n. 1)
In tema di contraffazione dei marchi, la tutela penale prevista dall'art. 474 cod. pen. richiede la riproduzione integrale del marchio nei suoi elementi essenziali, tale da potersi confondere con il marchio originario. La valutazione deve considerare l'impressione d'insieme e non i singoli elementi di differenziazione che possano avere carattere secondario.