(massima n. 1)
In tema di operazioni bancarie in conto corrente, la mancata inclusione, tra le norme richiamate dall'art. 1857 cod. civ., anche dell'art. 1825 cod. civ. (che, per l'ordinario contratto di conto corrente, dispone che sulle rimesse gli interessi decorrono nella misura stabilita dal contratto o dagli usi, ovvero, in mancanza, in quella legale) impedisce l'applicazione automatica del tasso previsto dagli usi nel caso che il contratto relativo alle operazioni bancarie in conto corrente non regoli la materia degli interessi, ma non vieta alle parti di pattuire il riferimento agli usi per la determinazione della misura degli interessi stessi.