(massima n. 2)
In tema di reati di pericolo e di danno č punita solo la condotta di chi cagioni una frana, intesa come evento di danno che sia stata idonea a porre concretamente in pericolo la pubblica incolumitā, per dolo di cui all'art. 426 c.p., o per colpa ai sensi dell'art. 449 c.p. Di contro non č invece punita la condotta di chi faccia sorgere o persistere il pericolo che si verifichi una frana, dal momento che la tutela anticipata rispetto ad eventi potenzialmente in grado di porre in pericolo la incolumitā pubblica attiene solo ad alcuni di quegli eventi, fra cui non č ricompresa la frana.