(massima n. 1)
Si configura il delitto di strage allorché siano compiuti atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumitą e non limitati ad offendere la vita di persone determinate. (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito che aveva qualificato come strage la condotta dell'imputato, il quale aveva intenzionalmente lanciato la propria automobile in corsa in direzione di una tavolata cui partecipavano i propri vicini, allestita all'interno di un vicolo cieco e senza uscita, provocando la morte di uno di essi e il ferimento di altri tre).