(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 416-ter c.p., nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla L. 21 maggio 2019, n. 43, l'oggetto materiale dell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere costituito da "qualunque altra utilità", termine che ricomprende qualsiasi effetto vantaggioso, anche non quantificabile economicamente. Purché l'accordo sia stato effettivamente concluso e la competizione elettorale già ben individuata.