(massima n. 2)
La "finalitą di commettere delitti", di cui all'art. 416-bis cod. pen., coincide con lo "scopo di commettere pił delitti", previsto dall'art. 416 cod. pen., di modo che la sola sussistenza, anche sopravvenuta, del metodo mafioso di cui si avvalgono strumentalmente i sodali per la realizzazione dei reati-fine vale, gią di per sé, a qualificare come mafiosa un'associazione, anche preesistente, mediante il cd. "salto di qualitą".