Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2159 del 24 novembre 2023

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, la costituzione e l'esistenza della consorteria criminosa non sono esclusi per il fatto che essa sia imperniata, per lo pił, su componenti della stessa famiglia, posto che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono lo stesso ancor pił pericoloso. (Fattispecie relativa ad un'associazione mafiosa qualificata come mafia "piccola" o "atipica").

(massima n. 2)

La "finalitą di commettere delitti", di cui all'art. 416-bis cod. pen., coincide con lo "scopo di commettere pił delitti", previsto dall'art. 416 cod. pen., di modo che la sola sussistenza, anche sopravvenuta, del metodo mafioso di cui si avvalgono strumentalmente i sodali per la realizzazione dei reati-fine vale, gią di per sé, a qualificare come mafiosa un'associazione, anche preesistente, mediante il cd. "salto di qualitą".

(massima n. 3)

In tema di associazione di tipo mafioso, per la configurabilitą dell'aggravante della disponibilitą di armi, mentre per le cd. mafie "storiche" la stabile dotazione di armi č desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, per le mafie "non tradizionali" o "atipiche" occorre l'accertamento della concreta disponibilitą di un armamento, deducibile, anche in difetto di una esatta individuazione delle armi stesse, da fatti di sangue commessi dal gruppo criminale, dal contenuto delle intercettazioni o dalle fonti orali.

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