(massima n. 1)
In tema di associazioni di tipo mafioso storiche (nella specie, "Cosa nostra"), per la configurabilitā dell'aggravante della disponibilitā di armi, non č richiesta l'esatta individuazione delle stesse, ma č sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilitā di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementi da considerare come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che, nel caso in cui l'associazione contestata sia storicamente riconducibile a "Cosa nostra", il riferimento alla stabile dotazione di armi costituisce un fatto notorio, certamente conosciuto da chi rivestiva una posizione di vertice nell'interno del sodalizio).