(massima n. 1)
In tema di associazione per delinquere, č consentito al giudice, pur nell'autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalitā esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l'operativitā dell'associazione.