(massima n. 1)
In tema di associazione per delinquere, č consentito al giudice, pur nell'autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalitā esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l'operativitā dell'associazione. (Nella specie, per la S.C., il giudice di rinvio ha arricchito la motivazione con considerazioni ulteriori che hanno consentito di attribuire agli elementi in precedenza valutati, la cassa comune ed il legal/team, un significato rilevante all'interno del contesto complessivo della intera vicenda processuale).