Cassazione penaleSez. VIsentenza n. 29210del 26 giugno 2024
(1 massima)
(massima n. 1)
I delitti di estorsione e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni devono essere distinti sulla base del diverso elemento soggettivo, che nel secondo caso, si caratterizza per la coscienza e volontą di attuare un proprio diritto.