(massima n. 1)
In tema di favoreggiamento personale, la previsione di cui all'art. 384, 1° co., c.p. opera solo nel caso in cui, tenuto conto delle circostanze del caso concreto secondo il parametro della massima diligenza esigibile, la condotta di favoreggiamento si presenti all'agente come l'unica in grado di evitare all'agente un grave pregiudizio per la libertą o per l'onore proprio o altrui.