(massima n. 1)
La figura del «precario» ovvero del «comodato precario» (art. 1810 c.c.) si caratterizza per la previsione che la scadenza della validitą del vincolo dipende potestativamente dalla volontą del comodante, il quale puņ farla maturare ad nutum mediante richiesta di restituzione del bene. Tale richiesta determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilitą e al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale del comodante il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa, viene ad assumere la posizione di detentore sine titulo e quindi abusivo del bene altrui, salvo che dimostri di poterne disporne in base ad altro rapporto diverso dal precario.