(massima n. 1)
E' configurabile il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, e non quello di favoreggiamento reale, nel caso in cui l'agente non si limita ad aiutare gli associati a conservare il denaro provento dell'attivitą del sodalizio, ma collabora costantemente e stabilmente alla sua gestione. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come partecipazione ad associazione mafiosa la condotta dell'imputata, che aveva ricevuto, detenuto e occultato, con continuitą, i guadagni del sodalizio, destinati agli associati detenuti e ai capi latitanti).