(massima n. 1)
Nel caso di occultamento di un oggetto costituente provento di reato, la distinzione tra il delitto di favoreggiamento reale e quello di ricettazione è individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente, il quale opera, nel primo, nell'interesse esclusivo dell'autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto senza trarre per sé o per altri alcuna utilità e, nella ricettazione, con il dolo specifico di trarre profitto, per sé o per terzi, dalla condotta ausiliatrice.