(massima n. 1)
Non č configurabile il delitto di omessa o ritardata denuncia nei confronti di un appartenente all'Arma dei carabinieri che venga a conoscenza di notizie relative ad un fatto di reato a seguito di una conversazione di natura privata, svoltasi al di fuori dell'esercizio delle funzioni e non connessa in alcun modo ad esse, in quanto i Carabinieri, pur se in servizio permanente di pubblica sicurezza, non sono tenuti, fuori dall'esercizio effettivo delle funzioni, agli obblighi correlati alla qualitą di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.