Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 24341 del 29 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto previsto dall'art. 353-bis cod. pen. si configura nel caso in cui la condotta volta a preferire uno dei possibili contraenti si realizza fin dalla predisposizione del bando di gara o dell'atto equipollente, a prescindere dalla effettiva incidenza che essa abbia sulla scelta del contraente o sulla correttezza della gara, mentre il delitto di cui all'art. 353 cod. pen. č configurabile solo qualora le condotte illecite siano realizzate dopo l'adozione del bando e alterino la procedura comparativa.

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